Art. 10.

      1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10 - (Sanzioni). 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68».